Risarcimento per danni da prodotti difettosi

L'uso di prodotti difettosi, in casi non certo infrequenti, può provocare danni alla persona (morte o lesioni personali) o alle cose. Le norme relative alla responsabilità per i danni che possono essere provocati dall'uso di prodotti difettosi sono contenute nel "Codice del Consumo" ( Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che al Titolo II contiene tutta una serie di articoli sulla individuazione delle responsabilità e sulla natura del prodotto "difettoso". In linea generale un prodotto può essere considerato difettoso se non offre quella sicurezza che i consumatori possono aspettarsi secondo le caratteristiche con le quali viene presentato al pubblico, le istruzioni e le avvertenze fornite e secondo l'uso al quale è destinato ed i comportamenti che ragionevolmente ci si possono attendere da parte del consumatore o utilizzatore.

I responsabili dei danni provocati dal prodotto difettoso sono in primo luogo il produttore sul quale grava una sorta di responsabilità oggettiva secondo la quale il produttore viene ritenuto responsabile anche se il danno prodotto non deriva direttamente da un suo comportamento colposo o doloso. In secondo luogo viene sottoposto alla stessa responsabilità anche il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale se ha omesso di comunicare al danneggiato entro tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Da rilevare il fatto che secondo il Codice del Consumo è considerato nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista per i danni prodotto da un difetto del prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. I soggetti che sono legittimati a chiedere un risarcimento dei danni provocati sono coloro che hanno acquistato il prodotto, coloro che lo hanno usato anche se non ne erano proprietari (ad esempio, in base ad un rapporto di lavoro o di cortesia), ma anche coloro che non hanno utilizzato direttamente il prodotto ma si sono trovati all'interno della sua zona di effetto.