Risarcimento da incidente stradale

L'incidente stradale è la conseguenza di un comportamento errato da parte di conducenti di veicoli, di pedoni o di proprietari di animali ed è connesso alla circolazione stradale, quando per "strada" si intende " l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali " (Codice della Strada). L'incidente stradale produce danni a cose, persone o animali. Per il Codice della Strada non si può definire incidente stradale l'evento che si verifica al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice della Strada, come ad esempio l'incidente in strade private, parcheggi privati, parcheggi riservati a clienti o a persone autorizzate, aree di pertinenza di condomini, scuole, aziende od ospedali. In queste aree "non ad uso pubblico", pur non applicandosi il Codice della Strada, se ne devono comunque osservare le norme, come comportamento di normale prudenza ed in caso di incidente si è comunque soggetti alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria, soprattutto se produce danni alle persone.

Va rilevato che la Corte di Cassazione già in passato ha stabilito (sent. 12148 del 9/12/1993) che le norme del Codice della Strada vanno osservate, quali norme di normale prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare.

Coloro che a causa di un incidente stradale subiscono danni alle cose o alla persona, hanno diritto ad essere risarciti. Il risarcimento da incidente stradale ovviamente deve essere richiesto e quantificato nel suo valore monetario. Per quanto riguarda il danno "materiale", ad esempio il costo di riparazione dell'auto, la sua quantificazione è abbastanza semplice, anche se può diventare più complicata come nel caso in cui il costo delle riparazioni superi il valore del mezzo. Per il "danno fisico" invece la quantificazione può essere un po' più complessa in quanto sono molte le voci che possono comporre il danno (inabilità, invalidità, spese mediche, esami medici, ecc.) ed è comunque necessaria una valutazione medico legale. In tutti i casi di "risarcimento da incidente stradale" è sempre consigliabile farsi assistere da un soggetto "terzo" che possa tutelare al meglio gli interessi del danneggiato. E si, perché è chiaro a tutti che affidarsi esclusivamente alla propria assicurazione è come affidarsi esclusivamente al "debitore" e lasciare decidere solo a lui quanto intende "pagarti". Assistudio, studio di infortunistica stradale a Mirano VE, è specializzato per offrire consigli e assistenza proprio in caso di incidente stradale seguendo il proprio assistito e gestendo la pratica di risarcimento fino alla liquidazione del danno.

Cadute in luoghi pubblici o privati

Tra i vari tipi di danni per i quali si ha diritto al risarcimento vi sono quelli causati da cadute dovute a mancanza di manutenzione o di adeguate misure per garantire la sicurezza. Possono essere le classiche cadute per strada causate da buche non segnalate, ma anche marciapiedi o gradini dissestati o rotti. Oppure cadute all'interno di luoghi pubblici o privati come sale, fiere, ristoranti, palestre, ecc.. Per quanto riguarda le cadute su luoghi pubblici la responsabilità della scarsa manutenzione o del dissesto è riconducibile all'Ente gestore della strada o del luogo. E' necessario però che la causa che ha determinato la caduta si possa inquadrare sotto il profilo della "insidia" o "trabocchetto", cioè una situazione (buca, rottura, ecc.) che non ci si poteva aspettare e che non era visibile o percepibile con la normale prudenza. Nei luoghi privati spesso accade invece che le cadute siano dovute a pavimenti o gradini bagnati o scivolosi non segnalati o divenuti tali per scarsa attenzione da parte del personale.

Cadute su mezzi pubblici

Può succedere che a causa di brusche frenate o partenze troppo "veloci" si possano verificare cadute di passeggeri all'interno di autobus, filovie o tram. Chi, in questi casi, subisce danni o lesioni può chiedere il loro risarcimento all'azienda proprietaria del veicolo sul quale si stava viaggiando, che a sua volta farà gestire la pratica dalla Compagnia di assicurazione. In questi casi, se a seguito della caduta si avvertono dolori o stato confusionale è importante farlo subito presente al conducente che ne farà rapporto scritto all'azienda. A secondo dei casi (della gravità delle lesioni riportate) potete chiedere l'intervento di un'autoambulanza o recarvi subito dopo al Pronto Soccorso per una valutazione medica. In questi casi è anche importante vedere se ci sono persone che hanno assistito al fatto e che sono disponibili a rilasciare una semplice testimonianza, potete prendere i loro dati e numero di telefono per contattarli in un secondo momento.

Risarcimento per cattiva manutenzione stradale

Molto spesso accadono incidenti dovuti ad una cattiva manutenzione stradale che possono provocare danni a pedoni e ciclisti o anche ad autovetture e ai loro conducenti. Può trattarsi di lavori in corso non segnalati, di buche sull'asfalto o di asfalto fortemente degradato. In questi casi ed in linea generale la responsabilità è attribuita all'Ente gestore della strada (Comune, Provincia, Regione, Anas). L'utente della strada che dovesse subire questo tipo di danni deve, in via precauzionale, scattare delle foto del luogo del sinistro e accertarsi se vi sono testimoni che hanno assistito al fatto per poter anche in un secondo tempo avere una loro dichiarazione. Nel caso non ci fosse l'intervento della polizia o di altra Autorità giudiziaria è comunque bene denunciare l'accaduto alla Polizia Municipale del Comune dove si è verificato il fatto, affinché provveda a fare una verifica e a mettere in sicurezza il tratto di strada o avvertire l'Ente gestore della stessa.

Il risarcimento per cattiva manutenzione stradale è una delle tipologie più frequenti e coinvolge nella maggior parte dei casi ciclisti e pedoni, ma risultano abbastanza frequenti anche i casi di coinvolgimento di autovetture e dei loro conducenti o passeggeri. Anche in caso di risarcimento per cattiva manutenzione stradale è sempre bene ricorrere ai consigli e all'assistenza del nostro Studio per valutare le responsabilità effettive e procedere ad una corretta gestione della pratica. Assistudio è a Mirano (VE) in Via Battisti 49, ma opera in tutta la provincia di Venezia ed in provincie limitrofe. Per un appuntamento anche presso il vostro domicilio potete contattarci allo 041431707.

danni e lesioni provocati da animali

ANIMALI DOMESTICI

In caso di lesioni procurate da un animale "domestico" come possono essere cani o gatti, i loro proprietari sono responsabili dei danni arrecati (sempre che non provino il caso fortuito, imprevedibile o assolutamente eccezionale). Sono responsabili dei danni anche i proprietari che lasciano i loro animali incustoditi, anche se legati con un guinzaglio o che portino al guinzaglio cani di grossa stazza, non avendo la capacità di trattenerli o gestirli opportunamente. Un caso da citare è quello di una signora anziana e di esile corporatura che portava al guinzaglio un cane di grossa stazza. Alla vista di alcuni gatti, il cane cercava di avventarsi su di loro trascinando la proprietaria incapace di trattenerlo. Sentendo le grida di aiuto della signora, una ragazza si precipitava ad afferrare il guinzaglio del cane per aiutare la signora ormai caduta a terra e così facendo veniva a sua volta colpita accidentalmente dal cane procurandosi l'avulsione di un dente. In questo caso la ragazza veniva risarcita dall'assicurazione della proprietaria che non era stata in grado di gestire il suo animale.Un consiglio davvero utile per tutti i proprietari di animali domestici, in particolar modo cani, è quello di assicurarli per i danni che possono provocare a terzi. 

ANIMALI SELVATICI

Secondo alcune sentenze dei tribunali e della Corte di cassazione, i danni procurati da animali selvatici devono essere imputati all'Ente (Regione, Provincia, Ente parco, ecc.) a cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna. Anche nel caso di Parchi, riserve o aree recintate di proprietà privata dai quali siano fuggiti animali che hanno provocato danni materiali o fisici sono responsabili i gestori o proprietari delle aree sopra citate.

danni provocati sulle piste da sci

Anche le piste da sci, negli ultimi anni, sembrano essere diventate particolarmente pericolose a giudicare dagli incidenti che si verificano, a volte con conseguenze piuttosto gravi. Dal 2003 esiste una legge che regolamenta sia la gestione degli impianti e delle piste da sci, che la responsabilità nello svolgimento dell’attività sciistica. Nella maggior parte dei casi tali incidenti si verificano per colpa di sciatori imprudenti, ma a volte anche per responsabilità dei gestori degli impianti di risalita o delle piste da sci.

Per quanto riguarda le collisioni tra sciatori, vale una norma simile a quella prevista dall’art. 2054 del C.C. che presume, fino a prova contraria, che ciascuno abbia concorso in egual misura a provocare l’incidente (concorso di colpa al 50%). L’eventuale prova di una mancanza di responsabilità dell’accaduto potrà essere fornita da eventuali testimoni, da prove oggettive (es. esistenza di segnaletica) o da una ricostruzione della dinamica del sinistro. Per quanto riguarda la responsabilità del gestore della pista, questa attiene all’obbligo di predisporre tutte le cautele necessarie a rendere sicura la pista stessa ed in particolar modo a rimuovere o segnalare adeguatamente ogni tipo di ostacolo, a segnalare in modo ben visibile la difficoltà della pista o di alcuni tratti di essa, di chiudere la pista quando sussistano condizioni che non consentano di sciare in sicurezza (es. condizioni atmosferiche), di impedire il possibile accesso di veicoli non autorizzati. In caso di incidente, il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti ai vari soggetti responsabili (altro sciatore, gestori di piste o impianti, ecc.). I danni possono essere di tipo patrimoniale come ad esempio, attrezzatura, vestiario, spese mediche, giorni di lavoro persi, ecc. oppure di tipo non patrimoniale come il danno fisico o danno alla salute (inabilità temporanea o invalidità permanente in base al tipo di lesioni subite). Purtroppo è da rilevare che sono ancora ben pochi gli sciatori che sono coperti da una polizza di assicurazione per responsabilità civile, cosa invece consigliabile considerato il fatto che a volte i danni provocati possono essere davvero gravi .

recupero danni su polizza infortuni

Generalmente le polizze infortuni coprono i danni fisici derivanti da fatti accidentali a prescindere dalla possibile responsabilità di altri. Le polizze infortuni prevedono però tutta una serie di "voci" per le quali può essere prevista una garanzia e gli importi che possono essere liquidati per queste voci. Inoltre nelle polizze spesso vi sono delle "franchigie" assolute o determinate per "fasce" e delle "esclusioni", cioè tipologie di eventi per i quali si esclude la copertura assicurativa. Anche in questo caso può essere utile farsi consigliare d assistere per valutare bene i danni patiti e la loro quantificazione al fine di ottenere un giusto indennizzo.

Risarcimento per danni da prodotti difettosi

L'uso di prodotti difettosi, in casi non certo infrequenti, può provocare danni alla persona (morte o lesioni personali) o alle cose. Le norme relative alla responsabilità per i danni che possono essere provocati dall'uso di prodotti difettosi sono contenute nel "Codice del Consumo" ( Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) che al Titolo II contiene tutta una serie di articoli sulla individuazione delle responsabilità e sulla natura del prodotto "difettoso". In linea generale un prodotto può essere considerato difettoso se non offre quella sicurezza che i consumatori possono aspettarsi secondo le caratteristiche con le quali viene presentato al pubblico, le istruzioni e le avvertenze fornite e secondo l'uso al quale è destinato ed i comportamenti che ragionevolmente ci si possono attendere da parte del consumatore o utilizzatore.

I responsabili dei danni provocati dal prodotto difettoso sono in primo luogo il produttore sul quale grava una sorta di responsabilità oggettiva secondo la quale il produttore viene ritenuto responsabile anche se il danno prodotto non deriva direttamente da un suo comportamento colposo o doloso. In secondo luogo viene sottoposto alla stessa responsabilità anche il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale se ha omesso di comunicare al danneggiato entro tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Da rilevare il fatto che secondo il Codice del Consumo è considerato nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista per i danni prodotto da un difetto del prodotto. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal momento in cui il danneggiato ha avuto o dovrebbe aver avuto conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. I soggetti che sono legittimati a chiedere un risarcimento dei danni provocati sono coloro che hanno acquistato il prodotto, coloro che lo hanno usato anche se non ne erano proprietari (ad esempio, in base ad un rapporto di lavoro o di cortesia), ma anche coloro che non hanno utilizzato direttamente il prodotto ma si sono trovati all'interno della sua zona di effetto.

intossicazioni alimentari

In occasione di pranzi o cene al ristorante o a causa di ingestione di cibi avariati o scaduti acquistati in un supermercato è possibile subire delle intossicazioni alimentari. In questi casi è importante, secondo della gravità dei casi, recarsi o farsi accompagnare subito al Pronto Soccorso sia per poter avere una cura immediata, che per ottenere la documentazione medica necessaria per poi provare il nesso causale diretto tra i cibi ingeriti e i danni che ne sono conseguiti. Come sempre, sarà estremamente utile poter disporre di una o più testimonianze di persone che hanno assistito al fatto. La responsabilità deve essere valutata caso per caso e può essere attribuita al ristoratore che non abbia controllato la qualità dei cibi o abbia preparato le pietanze con prodotti avariati o non conservati adeguatamente. In altri casi la responsabilità può essere individuata in capo al produttore che abbia messo in circolazione alimenti o bevande "difettosi" dal punto di vista della sicurezza alimentare.

Responsabilità medica od ospedaliera

Apprendiamo spesso da giornali o televisioni di presunti errori nell'esercizio della professione medica all'interno di strutture ospedaliere, che comportano danni più o meno gravi ai pazienti.  La vittima di un errore medico, oltre a subire il danno, si trova a dover affrontare tutta una serie di adempimenti complessi e defatiganti per cercare di ottenere il risarcimento al quale ha diritto. La responsabilità medica ovviamente va dimostrata con prove certe e ben documentate, altrimenti si rischia di iniziare una lunga pratica con esiti assolutamente incerti che alla fine può rivelarsi psicologicamente distruttiva sia per la presunta vittima che per il medico. Per questo, chi crede di essere stato vittima di quella che viene comunemente definita "malasanità" dovrebbe prima di tutto rivolgersi ad uno Studio specializzato in risarcimento danni che possa mettere a disposizione dei validi ed esperti consulenti che possano, attraverso una prima approfondita valutazione della documentazione clinica, verificare se sussistano le prove dell'errore medico.

Questa procedura definita "stragiudiziale" ci permette di approntare una perizia medicolegale e di avviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione, prima di dover iniziare una lunga causa civile. Infatti in molti casi la Compagnia di assicurazione a fronte di prove certe e ben documentate non ha alcuna convenienza ad iniziare una causa e può ritenere molto più utile concordare un equo risarcimento. Il nostro Studio, dopo un primo colloquio con il danneggiato, può offrire senza alcun anticipo spese una prima consulenza da parte di validissimi medici legali specializzati nella responsabilità medica e nel caso ne sussistano i presupposti, redigere una perizia medico legale che ci permetterà di procedere alla richiesta di risarcimento, prima in via "stragiudiziale" e solo di fronte ad un possibile diniego dell'assicurazione, proseguire per vie legali con avvocati specializzati. Questa procedura garantisce il vantaggio per il danneggiato di non dover affrontare l'ingente spesa di una consulenza medico legale e di non doversi rivolgere fin da subito ad un legale per intraprendere una causa con costi incerti e relative lungaggini giudiziarie.

infortunio in itinere

Per "infortunio in itinere" si intende l'infortunio accaduto durante il normale percorso di andata o ritorno dal lavoro. Ad esempio un incidente stradale o una caduta in autobus avvenuti mentre si andava o si tornava dal luogo di lavoro. In questi casi l'Inail interviene per integrare la busta paga nei giorni di assenza dal lavoro, ma il danneggiato a comunque diritto ad essere risarcito dall'assicurazione del responsabile per tutti i danni fisici subiti. Per una consulenza gratuita e l'assistenza per il risarcimento dei danni fisici, ci si può rivolgere al nostro Studio di Mirano (VE). Attenzione: quando si parla comunemente di "malattia" bisogna tenere distinte la "malattia" intesa come assenza dal lavoro (stabilita dall'Inail) e la "malattia" intesa come essere abili al proprio lavoro, ma non essere ancora guariti. Infatti il lavoratore può comunque continuare eventuali visite specialistiche, terapie o altro anche se per l'Inail può tornare al lavoro.

risarcimento del datore di lavoro

Il risarcimento del datore di lavoro, meglio conosciuto come "rivalsa del datore di lavoro" è una voce di danno del quale ha diritto ad essere risarcito il datore di lavoro o l'azienda, pubblica o privata, nel caso che un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal lavoro a causa di un incidente provocato per responsabilità altrui. In caso di assenza del dipendente, le assicurazioni sociali obbligatorie (Inail, Inps) provvedono ad integrare la busta paga di quest'ultimo e il dipendente non subirà alcun tipo di danno da questo punto di vista. Però il datore di lavoro o l'azienda dovranno comunque far fronte ad una serie di pagamenti (versamenti previdenziali, ratei della tredicesima, ecc.) che rappresentano un costo per l'azienda e che possono essere richiesti alla Compagnia di Assicurazione del responsabile del sinistro. Questa possibilità è poco conosciuta dalle aziende, infatti risulterebbe da un'indagine eseguita su un campione di imprese, che circa l'80% di esse non esercita questa azione di "rivalsa" o perché non ne è a conoscenza o perché non conosce le procedure.

Servizi aggiuntivi: avvocato in Studio - assistenza consumatori

Avvocato in Studio: consulenza gratuita ed assistenza legale per ogni problematica, anche non inerente il risarcimento danni, con avvocato presso il nostro Studio. L'avvocato è a disposizione per le persone che hanno necessità di una consulenza, previo appuntamento da prendersi presso lo Studio o telefonando al nostro numero 041431707. 

Sportello dei Consumatori: ogni lunedì dalle ore 16 alle ore 19 un consulente della "Casa del Consumatore" (associazione nazionale a tutela dei consumatori) sarà a disposizione dei cittadini per consulenze, consigli ed assistenza su ogni problematica inerente il Codice del Consumo, contestazioni bollette telefono, acqua, energia, garanzie prodotti, prodotti difettosi, ecc. Si può prendere appuntamento al n. 041431707 oppure venire direttamente al lunedì pomeriggio.