Sassi o ghiaia sull'asfalto. Se cado in bici chi paga?

27.11.2018 Non sono rari i casi di incidenti in auto, bici o moto dovuti alla presenza di ghiaia sul manto stradale.

La ghiaia può essere dovuta a lavori di manutenzione o semplicemente sospinta dal vento. In questi casi chi è tenuto a risarcire i danni provocati? L'orientamento generale è quello di ritenere responsabile L'Ente gestore della strada (Comune, provincia, regione) che avrebbe dovuto provvedere alla pulizia e manutenzione. Ma se è vero che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di mantenere le strade in condizioni di sicurezza è anche vero che non sempre è possibile intervenire costantemente su ogni tratto di strada soprattutto nell'immediatezza di eventi atmosferici che si susseguono con una certa frequenza, come nei periodi invernali.

Nel caso in cui la ghiaia sia rimasta sull'asfalto dopo un intervento di manutenzione del Comune e il pericolo non sia stato adeguatamente segnalato, la responsabilità dell'Ente appare evidente. Nel caso invece di ghiaia dovuta ad eventi atmosferici recenti è importante, per imputare la responsabilità alla Pubblica Amministrazione, che la stessa fosse a conoscenza della situazione, o perché quel tratto di strada è spesso interessato da tali eventi o anche attraverso segnalazione dei cittadini, e non abbia provveduto alla pulizia o almeno a posizionare cartelli stradali di avviso del pericolo.

Quindi l'Amministrazione Pubblica può sostenere un'assenza di responsabilità principalmente nei seguenti casi:

Quando, pur con un controllo costante delle strade, non era a conoscenza della situazione dovuta ad un evento atmosferico recente e non prevedibile.

Quando possa dimostrare che il pericolo era chiaramente visibile e sarebbe potuto essere evitato dal conducente del veicolo se avesse tenuto una condotta prudente osservando le norme del Codice della Strada ( ad esempio su un tratto di strada rettilineo con ampia visibilità che avrebbe consentito di vedere chiaramente la presenza della ghiaia sull'asfalto).

Ma anche in tutti gli altri casi, pur essendoci una responsabilità della Pubblica Amministrazione, può sussistere un concorso di colpa in capo al danneggiato:

quando, dai rilievi fatti (ad esempio: tracce di frenata, danni al veicolo, distanza tra il punto di "sbandamento" e quello dove si è fermato il veicolo) o da eventuali testimonianze, si possa accertare che il conducente teneva una condotta di guida imprudente, come ad esempio un eccesso di velocità.

In tutti i casi di incidenti dovuti a cattiva manutenzione stradale è opportuno fare delle fotografie del luogo del sinistro e denunciare il fatto alla Polizia Locale affinchè possa mettere in sicurezza il tratto stradale ed evitare altri incidenti. Verificare se vi sono dei testimoni che hanno assistito al fatto facendosi dare le loro generalità e un contatto telefonico. In caso di lesioni recarsi subito al Pronto Soccorso per accertamenti medici. Per la richiesta di risarcimento dei danni subiti è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista che potrà verificare i fatti e le responsabilità al fine di avviare la richiesta con tutta la documentazione necessaria.

 

Le informazioni sono di carattere generale e non esaustivo. Per aggiornamenti legislativi o casi specifici è sempre consigliabile la consulenza di un professionista