Fondo di garanzia Vittime della Strada

02.08.2023 In caso di sinistro con veicolo non identificato o non assicurato?

Per la legge italiana tutti i veicoli a motore e natanti devono essere coperti da assicurazione per i danni che si possono provocare a terzi.  La cosiddetta assicurazione obbligatoria per i veicoli garantisce chi subisce dei danni in seguito ad un incidente stradale, di poter avere il giusto risarcimento a prescindere dalle capacità economiche del responsabile del sinistro, in quanto sarà la Compagnia di Assicurazione a liquidare gli eventuali danni. Esistono però dei casi nei quali non può operare l’assicurazione obbligatoria, come, ad esempio, se il veicolo del responsabile del sinistro scappi via e non si riesca ad identificarlo o che lo stesso veicolo non risulti assicurato.

Per questi casi esiste uno strumento istituito per legge che si chiama “Fondo di garanzia vittime della strada” che procede alla liquidazione dei danni provocati da veicoli che non risultano coperti da assicurazione o che non sono stati identificati.

Questo particolare Fondo interviene nei seguenti casi: 

Incidente provocato da veicolo o natante non identificato

Incidente provocato da veicolo o natante non coperto da assicurazione

 Incidente provocato da veicolo o natante assicurato con Compagnie di assicurazioni operante nel territorio della Repubblica, poste in liquidazione coatta.

Incidente provocato da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Danni causati da veicoli privi di assicurazione spediti nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato della Comunità Europea oltre a Islanda, Norvegia e Lichtenstein per sinistri avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni.

Incidente causato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. 

Se il veicolo non è stato identificato, il Fondo risarcisce solo il danno fisico o danno alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per danni alle cose e solo per un ammontare superiore ai 500,00 euro (franchigia) ed in questo caso viene liquidata solo la parte eccedente tale cifra.

Se invece il veicolo è identificato, ma non coperto da assicurazione, il Fondo di Garanzia vittime della Strada procede al risarcimento sia del danno fisico che del danno alle cose. 

Per ottenere il risarcimento previsto dal Fondo di Garanzia vittime della Strada è comunque necessario rivolgersi nei termini previsti con PEC o raccomandata A.R. alla Compagnia di assicurazione designata per territorio. La raccomandata A.R. o PEC deve essere inviata in doppia copia sia alla Compagnia designata per territorio alla gestione delle pratiche del Fondo di Garanzia, che alla CONSAP. Per vedere la Compagnia di assicurazione designata basta andare sul sito della CONSAP.

Soprattutto nei casi di veicolo non identificato, è sempre necessario poter provare con ogni mezzo possibile, come testimonianze, foto, referti medici ecc. , che il fatto è realmente accaduto ed effettuare tempestivamente una regolare denuncia alle Autorità preposte.