Cassazione sentenza 18773 del 26 settembre 2016

Alcuni l'hanno definita una sentenza chiarificatrice, altri addirittura "rivoluzionaria". Fatto sta  che la sentenza della Corte di Cassazione n.18773 del 26 settembre 2016 entra decisamente nel merito del tanto discusso risarcimento dei danni di "lieve entità" (ad esempio il cosiddetto "colpo di frusta") ribadendo con l'autorità che a questa Corte compete, la risarcibilità del danno biologico anche in assenza di esami strumentali. 

La dibattuta questione parte dal Decreto Legge n. 1 del 2012 che introduceva in termini quantomeno contraddittori e superficiali il principio secondo il quale l'invalidità permanente di lieve entità derivante da incidente stradale non poteva essere risarcita in mancanza di esami strumentali (diagnostica per immagini) che ne provassero l'esistenza. Il Decreto Legge, definito da molti un ennesimo regalo alla lobby delle Compagnie di assicurazione, mirava ad eliminare quasi del tutto ogni possibile risarcimento dei colpi di frusta o di altre lesioni definite "lievi", rendendo di fatto impossibile poter provare da parte del danneggiato l'effettiva lesione in mancanza di tali esami. Al tempo stesso introduceva una inaccettabile disparità nei confronti di alcuni soggetti, come ad esempio le donne in gravidanza, che a causa delle loro particolari situazioni fisiche non potevano sottoporsi a radiografie. Un brutto esempio di una politica troppo spesso "allineata" agli interessi dei poteri forti e incurante dei diritti degli assicurati, dei danneggiati e dei consumatori. 

La Corte di cassazione, nel prendere in esame due sentenze del Giudice di primo e di secondo grado, ha rivisto le norme sopra citate e ha finalmente confermato che il valore del danno alla salute non può trovare limitazioni o disconoscimenti in base a diversi criteri di accertamento, stabilendo o per meglio dire, "ristabilendo" che è compito esclusivo del medico legale accertare l'esistenza delle lesioni, attraverso la sua competenza e nel rispetto dei criteri della dottrina medico legale. Specifica meglio la Corte che i criteri di accertamento e di valutazione tipici della medicina legale, visivo, clinico e strumentale non devono necessariamente essere tutti presenti, tanto che la mancanza di uno di questi (ad esempio l'esame strumentale) non può precludere automaticamente un diritto al risarcimento del danno biologico permanente. 

Dice la Corte:  "Invero, il citato comma 3-quater dell'art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità(da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tale riguardo, hanno recepito quanto già presente nel 'diritto vivente'), che il danno biologico sia 'suscettibile di accertamento medico-legale', esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una 'obiettività'dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)." 

Finalmente, possiamo dire, viene restituita un giusta tutela ai danneggiati da sinistro stradale dopo fin troppi numerosi interventi legislativi tutti finalizzati a limitare l'entità dei risarcimenti, con la giustificazione che un maggiore risparmio da parte delle Compagnie di assicurazione avrebbe portato ad una riduzione dei costi delle polizze. Giustificazione palesemente sconfessata dal mercato assicurativo che, a fronte di una costante riduzione delle somme pagate a titolo di risarcimento, registra una costante crescita del costo delle polizze.