Assicurazione rc auto: Clausole "antiassistenza", illegittimità e vessatorietà.

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Catania (n. 1089/16 del 18 maggio 2016) mette in luce i profili di nullità e di vessatorietà delle clausole che vorrebbero impedire all'assicurato, in caso di incidente, di rivolgersi ad un professionista per essere assistito nella gestione delle pratiche per il risarcimento.

In seguito ad un incidente stradale, avvenuto per esclusiva responsabilità della controparte, la proprietaria dell'autovettura danneggiata si vedeva risarcire solo una parte dei costi necessari alla riparazione, in quanto la Compagnia di assicurazione tratteneva  la somma di € 500,00 di "penale", prevista da una clausola del contratto secondo la quale la contraente assicurata aveva l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione secondo l'accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le Associazioni dei Consumatori, senza affidare la gestione del danno a terzi (patrocinatori o avvocati). 

A tale proposito la Compagnia di assicurazione aveva riconosciuto uno sconto del 3,5% (corrispondente ad € 24,5) ma sulla polizza era prevista una penale di € 500,00 in caso di inadempimento. E' da dire che nel sopra citato "accordo" è scritto che in caso di incidente si può applicare la procedura di conciliazione tra ANIA e Associazioni di Consumatori solo se l'assicurato non abbia già dato incaricato ad un professionista per rappresentarlo nei confronti della Compagnia.

A questo proposito il Giudice sottolinea che in nessuna parte del Regolamento di Conciliazione è previsto che il consumatore non possa essere assistito da un professionista per tutelare i suoi diritti e tanto meno che possa o debba essere applicata una "penale".

Inoltre va specificato, secondo il Giudice di Pace, che l'origine del diritto al risarcimento da sinistro stradale è di natura extracontrattuale e la relativa possibilità di azione diretta trae origine dalla legge e non dal contratto assicurativo. Ne deriva quindi che il danneggiato può richiedere il risarcimento del danno anche alla Compagnia del responsabile ed in tal caso non si pone alcun problema circa l'eventuale assistenza da parte di professionisti o di ricorso preventivo ad un procedimento di conciliazione previsto da eventuali clausole o accordi.

Pertanto tale clausola "non ha ragione di esistere all'interno del contratto di assicurazione" perché la Compagnia di assicurazione, nell'ipotesi di risarcimento diretto, "agisce quale mandataria della Compagnia assicurativa del responsabile civile, risarcendo il proprio assicurato per conto di altra Impresa, sicchè non trovano giustificazioni le limitazioni che tendono a trasformare illegittimamente un rapporto di natura extracontrattuale, in un rapporto contrattuale, all'interno del quale si ritiene di giustificare la prevista clausola penale".

Inoltre il divieto di incaricare un professionista, patrocinatore o avvocato, per essere assistito è in contrasto con l'art. 33 del Codice del Consumo la dove si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto quello di escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti di altre parti.

In ogni caso si afferma nella sentenza la illegittimità della penale imposta dalla Compagnia nella misura di 500 euro perché manifestamente eccessiva rispetto allo sconto o vantaggio concesso all'assicurato e quindi nuovamente in contrasto con lo stesso art. 33 del Codice del Consumo che indica come vessatoria la clausola che ha per oggetto o per effetto di "imporre al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo".

Nelle sue conclusioni, il Giudice di Pace fa riferimento anche al procedimento avviato nei confronti della Compagnia di assicurazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 22 marzo 2016, ritenendo la clausola in questione "vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 e comma 2 lettere f) e t),  34, comma 2 del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".

Per vedere la sentenza sul sito dell'Unarca: www.unarca.it/unarca/la-sentenza-etnea-tutti-i-profili-di-vessatorieta-della-clausola-anti-avvocati-e-simili-dellassicuratore- germanico/