risarcimento diretto: vanno riconosciute le spese per l'assistenza stragiudiziale

Le spese per l'assistenza stragiudiziale, vanno risarcite se necessarie alla tutela dei diritti del danneggiato e va quindi disapplicata la norma di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento del  Codice delle Assicurazioni (D.P.R. 254/2006) perché contrasta con l'art. 24 della Costituzione. E' quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella sua sentenza n. 11154 del 29 maggio 2015.

La norma contenuta nel Regolamento del Codice delle Assicurazione prevede che "nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico legale per i danni alla persona". Questa norma aveva già suscitato molte perplessità, perché limitava il diritto riconosciuto al danneggiato, di rivolgersi ad un professionista per essere assistito e consigliato nei confronti della Compagnia di Assicurazione, nelle complesse pratiche di risarcimento del danno. Ma alcuni liquidatori delle compagnie assicurative continuano ad usarla a proprio vantaggio e a discapito dell'assicurato, negando il risarcimento di questi "compensi" anche nel caso che il danneggiato, come spesso accade,  rifiuti l'offerta e ottenga una somma aggiuntiva grazie all'assistenza di un legale o di un patrocinatore stragiudiziale.

Questa sentenza della Corte di Cassazione risulta essere particolarmente importante perché stabilisce la nullità della norma, ritenuta in contrasto con il principio costituzionale di diritto alla difesa, in questo caso di farsi assistere da un professionista anche nella fase stragiudiziale al fine di raggiungere un accordo bonario con la Compagnia di assicurazione e di vedersi quindi riconoscere le relative spese quando siano state necessarie al raggiungimento dell'accordo. D'altra parte anche questa è una delle norme che sembrano essere state dettate più dalla voglia di accontentare lo strapotere della lobby assicurativa che dalla necessità di tutelare i diritti dei danneggiati. Infatti nella realtà delle cose  è quantomeno stravagante pensare che sia proprio l'assicurazione ad assistere il proprio assicurato/danneggiato per fargli ottenere il migliore risarcimento possibile. L'ovvio conflitto di interesse tra chi deve risarcire (assicurazione) e chi deve essere risarcito (assicurato) avrebbe dovuto far subito pensare che negare il riconoscimento delle spese per un'assistenza di un professionista a fianco del danneggiato non poteva certo favorire quest'ultimo.

E' sufficiente quindi il nesso di causalità con il fatto illecito che ha causato il danno (il sinistro stradale) per far sorgere un diritto al riconoscimento delle spese di assistenza (patrocinatore, legale, perito, ecc.), sempre tenendo conto della complessità del caso o della mancata assistenza della propria assicurazione, come prevede il Codice delle Assicurazioni nei casi di risarcimento diretto. In conclusione la norma prevista dall'art. 9 del regolamento del Codice delle Assicurazioni va disapplicata quando le spese di assistenza e consulenza si rendano necessarie per il danneggiato.