Risarcimento riconosciuto anche senza esami strumentali

Sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 1443/12: la legge è chiara, se il medico legale riconosce il danno permanente, questo deve essere liquidato anche senza accertamenti strumentali.
Anche la sentenza del Giudice di Pace di Padova ribadisce il concetto che la disposizione dell’art. 139 della Legge 27/2012 non può essere intesa nel senso di escludere il diritto al risarcimento del danno biologico permanente se la lesione non è stata accertata con esami strumentali ma risulta comunque comprovata da accertamento medico legale.
Nel caso trattato, il Giudice chiarisce che si deve ritenere prevalente la norma dell’art. 3 quater che prevede che il danno biologico, complessivamente considerato, venga accertato in via “strumentale o in via alternativa, ma parimenti valida, “visivamente” attraverso la visita medico legale. Da questo ne consegue che il danno da invalidità permanente possa essere validamente accertato ( e quindi risarcito ) dal medico legale senza necessità di alcun specifico esame strumentale.

Anche l’art. 3 ter, così dichiara il Giudice, non stabilisce che il danno permanente venga escluso in mancanza di un accertamento strumentale, ma stabilisce solo che sia “suscettibile” di accertamento clinico-strumentale obiettivo che, in lingua italiana, significa che tali lesioni siano potenzialmente idonee ad essere rilevate mediante modalità di accertamento.
Nel caso in questione viene quindi riconosciuto il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità oltre al danno morale in quanto, secondo le disposizioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte “il riconoscimento del danno deve essere integrale”.
Auspichiamo che anche alcune Agenzie di assicurazioni che dicono ai loro assicurati che il "colpo di frusta" non viene più risarcito prendano atto che queste affermazioni sono in contrasto con il diritto degli assicurati e dei danneggiati ad una corretta informazione.