Ricorso contro le multe. Prefetto o Giudice di Pace?

18.01.2019 Perché due diverse possibilità? E qual' è la differenza?

 

Quando di prende una contravvenzione, il Codice della Strada prevede che si possa fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Ma perché si pongono due possibilità diverse? E qual è la differenza tra le due opzioni?

La differenza è abbastanza semplice:

il ricorso al Prefetto è di carattere amministrativo o “formale”, quando si riscontrano errori nel verbale di contravvenzione che riguardano, ad esempio, l'errata trascrizione della targa del veicolo, delle generalità del proprietario, della località, della data di contestazione, ecc.. Il Prefetto quindi si limiterà ad acquisire la documentazione dal comando dell’Autorità intervenuta e a verificarne la correttezza formale e l’esattezza dei dati riportati. La presenza o l'"audizione" del ricorrente non è prevista, ma è possibile solo dietro sua richiesta.

Va presentato o inviato tramite raccomandata A.R. entro 60 gg. dalla data della contestazione o della notifica della violazione, allo stesso organo che ha redatto il verbale (Polizia Locale o altro) che provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.

Contenuto del ricorso: generalità del ricorrente, indicazione del Verbale (numero, data di notifica, organo che lo ha emesso), i motivi per i quali si ritiene che il verbale sia da annullare, la formulazione della domanda (annullamento del verbale, rateizzazione della sanzione, ecc.), eventuale richiesta di audizione del ricorrente, data e firma, eventuali allegati che si ritengono utili per l’esame del ricorso (copia del verbale, libretto dell’auto, copia dell’assicurazione, ecc.).

E' importante conservare la ricevuta della raccomandata, Il Prefetto può decidere sul ricorso entro 180 giorni dalla spedizione o presentazione (il ricorso può essere inviato anche direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo ed in questo caso il termine è di 210 giorni). Dopo tale termine il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato, si intende come accolto e quindi non sarà da pagare alcuna multa e non saranno tolti punti dalla patente. Se invece il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e l'ingiunzione di pagamento entro 150 giorni.

Se il Prefetto respinge il ricorso, il ricorrente può comunque ricorrere al Giudice di Pace.

 

Diverso invece il ricorso al Giudice di Pace che rappresenta una possibilità di “difesa” più completa che entra nel merito dei fatti e dei motivi che hanno determinato la contravvenzione. Anche se più veloce e semplificata, è comunque una procedura regolata dal Codice di Procedura Civile. Attraverso il ricorso al GdP, il ricorrente ha la possibilità di presentare le proprie argomentazioni in relazione ai fatti contestati, di introdurre le prove, eventuali testimonianze o perizie e di contestando la corretta applicazione, nel caso concreto, della norma del Codice della Strada in relazione alla quale è stata elevata la contravvenzione.  Durante l’udienza di fronte al Giudice di Pace non c’è la necessità di essere rappresentati da un legale ( i cui costi a volte non sarebbero convenienti a fronte dell’esiguità della somma da pagare) anche se potrebbe essere consigliabile nei casi più complessi. Il ricorso va presentato entro 30 giorni presso la Segreteria del Giudice di Pace competente per territorio e sono previsti dei documenti da allegare (copie del ricorso, copie del Verbale di contravvenzione, documento di identità del ricorrente e altri documenti utili alla discussione del ricorso).

 

In ambedue i casi il ricorso non è ammissibile se si ha già pagato la sanzione in misura ridotta.

 

Le informazioni sono di carattere generale e non esaustivo. Per aggiornamenti legislativi o casi specifici è sempre consigliabile la consulenza di un professionista