Si pagano le tasse sui risarcimenti?

Una delle domande che ci rivolgono frequentemente i nostri assistiti riguarda l'obbligo o meno di pagare le tasse sul risarcimento ottenuto.

In altre parole, le somme percepite a titolo di risarcimento sono soggette a tassazione ai fini delle imposte sui redditi? Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere le cosiddette "voci di danno" e cioè a che titolo sono state riconosciute le somme che compongono il risarcimento, in quanto l'imponibilità delle stesse dipende dalla loro natura. Infatti l'art. 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) spiega che devono essere sottoposte a tassazione solo quelle somme corrisposte a titolo risarcitorio che abbiano funzione integrativa o sostitutiva del reddito, cioè quelle che riguardano il cosiddetto "lucro cessante" e che quindi integrano mancati guadagni.

Per rendere più comprensibile la risposta possiamo dire che il risarcimento può essere distinto in due categorie principali, "danno patrimoniale" e "danno non patrimoniale". Alla prima categoria appartengono il danno emergente e il "lucro cessante". Il danno emergente riguarda le spese effettivamente sostenute a causa dell'incidente come ad esempio i costi per riparare l'auto o la bicicletta, l'acquisto di medicine, le visite mediche, i costi di eventuali fisioterapie, ecc. Per "lucro cessante" si intende invece il presunto guadagno che si è perso nel periodo nel quale non abbiamo potuto svolgere il nostro lavoro, ad esempio minori vendite o perdita di ordini e commesse.

Alla seconda categoria, quella del danno non patrimoniale, appartiene il risarcimento dovuto per il danno fisico, sia per i giorni di "inabilità" conseguenti all'accadimento, che per l'eventuale grado di "invalidità permanente" riscontrato (trauma cervicale, frattura, menomazione della funzionalità di un arto, ecc.) anche se di lieve entità. A questa categoria appartengono anche il danno morale (sofferenza, angoscia o patema d'animo patiti in conseguenza del sinistro) o il danno esistenziale (perdita di opportunità).

 

Quindi solo le somme risarcite a titolo di "lucro cessante" assumono natura di reddito (il risarcimento in questo caso è una forma di compensazione del reddito che è venuto meno a causa dell'impossibilità di lavorare) e sono soggette a tassazione. Va precisato però che, sempre secondo quanto prescritto dall'art. 6 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi), sono escluse da tassazione le somme liquidate a titolo di invalidità permanente o per morte anche se riconosciute in sostituzione o per le perdita di reddito.

Per tutte le altre voci invece non si tratta di un "guadagno", ma di un risarcimento per spese che il danneggiato è stato costretto a sopportare o per ricompensare un danno subito (danno fisico, danno morale, danno esistenziale, ecc.) il cui ristoro viene quantificato in un somma di denaro.

 

E' chiaro che per una corretta valutazione delle eventuali somme da riportare nella dichiarazione dei redditi nei casi concreti è sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista o a chi ci assiste per la dichiarazione dei redditi, al fine di valutare quali siano le somme che devono essere dichiarate e sulle quali pagare eventuali imposte. 

 

Le informazioni sono di carattere generale. Per aggiornamenti legislativi o casi specifici è sempre consigliabile la consulenza di un professionista