Risarcimento del trasportato

La persona trasportata e il diritto al risarcimento

La persona trasportata che ha subito danni a seguito di incidente stradale ha sempre diritto al risarcimento, a prescindere dalla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro. Questa tutela nei confronti del terzo trasportato trova riferimento all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni ( D. Lgs. 209/05). Il terzo trasportato potrà in ogni caso rivolgere la sua richiesta di risarcimento sia per i danni materiali ( rottura di oggetti come cellulare od orologio), che per i danni fisici, direttamente alla Compagnia di assicurazione del veicolo “vettore”, cioè del veicolo sul quale viaggiava in qualità di trasportato. Non è necessario quindi capire quale dei conducenti dei veicoli coinvolti abbia la responsabilità, è sufficiente provare invece la propria qualità di passeggero ed il nesso causale tra l’incidente accaduto e i danni riportati. E’ certamente una procedura più semplice (rispetto alle normative precedenti) , ma che rende comunque consigliabile l’assistenza di un professionista di infortunistica stradale soprattutto quando si tratti di danni fisici in relazione ai quali si rende necessaria non soltanto la prova dei danni subiti (certificazione medica, esami strumentali, visite specialistiche, ecc.), ma anche una valutazione medico legale ed una conseguente quantificazione monetaria che andrà a completare la richiesta di risarcimento. Anche se le Compagnie di assicurazione in molti casi non lo fanno presente al danneggiato, quest’ultimo ha diritto a farsi visitare da un medico legale “di parte” e le spese si tale perizia saranno poi risarcite dall’assicurazione.

 

Le informazioni sono di carattere generale. Per aggiornamenti legislativi o casi specifici è sempre consigliabile la consulenza di un professionista